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Il concetto PAS (Parental alienation sindrome) è stato introdotto dallo psichiatra americano Richard Gardner, il quale ha coniato il termine sindrome da alienazione parentale o genitoriale nel 1985 per descrivere il processo di alienazione genitoriale che può verificarsi quando un genitore abusa del suo potere per suscitare nel minore l’odio verso l’altro genitore. Nel suo ultimo libro intitolato “La Sindrome da Alienazione Genitoriale” lo psichiatra descrive in dettaglio le fasi (lieve, moderata, grave) dell’alienazione operata su un bambino da un genitore contro l’altro nonché le varie tipologie di genitore alienante.

Nel caso di PAS di livello grave Gardner raccomandava che l’affido fosse trasferito al genitore “alienato” e che il bambino venisse sottoposto ad una terapia di “deprogrammazione” per ottenerne la guarigione.

Tale sindrome sarebbe una grave conseguenza della contesa sui figli minori nel contesto di separazioni, divorzi o violenza intradomestica.

Attorno alla validità di questa teoria si è acceso un aspro dibattito, posto che molti autori considerano questa “sindrome” priva di fondamento sul piano scientifico. In particolare si ritiene troppo semplicistico attribuire il rifiuto del bambino verso un genitore al solo comportamento del genitore “alienante”, trascurando altri fondamentali aspetti della dinamica familiare, quali il contributo del figlio e/o la condotta del genitore “alienato”. Più corretto, secondo un diverso orientamento, è considerare il rifiuto del bambino di un genitore prodotto da molteplici fattori: ne discende l’impossibilità di considerare tale fenomeno come un disturbo psichico individuale e pertanto come una “sindrome” scientificamente diagnosticabile.

Attualmente la definizione più accreditata è quella elaborata da Bernet (2008) e ripresa in Italia da Cavedon e Magro nel 2010 che definisce la Parental Alienation Desorder come il comportamento del bambino che alleandosi con un genitore respinge la relazione con l’altro senza legittime giustificazioni generalmente nell’ambito di separazioni conflittuali e/o liti per l’affidamento (cft. Alienazione parentale, ne “l’affidamento dei figli” a cura di Matteo Santini edito da La Tribuna). 

Ed è proprio in tali ambiti che negli ultimi anni la giurisprudenza si è pronunciata riferendosi al concetto di alienazione parentale a fronte del fenomeno, piuttosto diffuso nelle separazioni altamente conflittuali, del rifiuto non motivato e a volte totale del figlio nei confronti di un genitore.

Le condotte poste in essere e le conseguenze sui figli sono note: un genitore (c.d. alienante) distrugge l’immagine dell’altro attraverso l’uso di espressioni denigratorie, false accuse di negligenza, violenza o addirittura abuso, riferite all’altro genitore (c.d. alienato). La creazione di una falsa realtà familiare di terrore e sopraffazione genera nei figli profondi sentimenti di diffidenza e odio nei confronti dell’altro genitore. I figli iniziano ad aderire alla visione del genitore alienante il quale riesce a distruggere la relazione tra i minori e il genitore alienato. Nei casi più gravi i figli arrivano a rifiutare qualsiasi tipo di contatto con il genitore alienato.

Queste dinamiche, come detto, sono frequenti nelle separazioni molto conflittuali, ad opera del genitore “manipolatore” il cui scopo è quello di annientare il rapporto del figlio con l’altro genitore attraverso una sorta di “lavaggio del cervello” sul minore “indottrinato”, il quale inizia a provare astio e/o odio immotivato nei confronti del genitore “alienato” sino ad escluderlo dalla sua vita.

Trattasi ovviamente di comportamento illecito e censurabile soprattutto alla luce del diritto del minore alla “bigenitorialità” (art. 337 ter c.c.) ossia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore anche dopo la separazione. I minori infatti hanno bisogno di entrambi i genitori per una serena crescita psicofisica e coinvolgerli nel conflitto sino ad indurli a “schierarsi” a favore di un genitore contro l’altro non è ammissibile e procura ai figli danni enormi.

Conseguenze giuridiche del comportamento del genitore c.d. alienante

In caso di controversie insorte tra i genitori in ordine alla responsabilità genitoriale o sulle modalità dell’affidamento si applica l’art. 709 ter c.p.c. introdotto dalla L. 54/2006 il quale prevede che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore (disponendo ad esempio l’inversione del collocamento o l’affido esclusivo al genitore alienato) e può, anche congiuntamente:

1)     Ammonire il genitore inadempiente;

2)     Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3)     Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4)     Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Sotto il profilo penale si può ricorrere alla querela per il reato ex art. 388 2° comma c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). Al riguardo la Cassazione (Cass. Pen. N. 38608/2018) ha affermato che ostacolare l’incontro con l’altro genitore costituisce reato di mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice: nella fattispecie si erano verificate reiterate condotte ostruzionistiche da parte della madre la quale non osservava neppure le indicazioni dei mediatori preposti ad assicurare l’incontro del genitore con il figlio minore. Sul tema cft. anche Cass. pen. N. 26810/2011.

Altro reato nel quale si può incorrere è quello previsto dell’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi).

La tempestività delle azioni in questi casi è fondamentale perché più passa il tempo maggiore è la difficoltà di recuperare il rapporto tra figlio e genitore “alienato”.

La giurisprudenza pur prendendo le distanze dalla controversa teoria scientifica della PAS (cft. in questo senso Cass. N. 7041/2013) ha comunque attribuito rilevanza giuridica ai comportamenti di un genitore volti ad allontanare i figli minori dall’altro genitore.

Molto significativa al riguardo è la sentenza Cass. N. 6919/2016 di cui si riporta la massima: “In tema di affidamento di figli minori, qualora il genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario e collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale) ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice del merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia.  

Nella medesima sentenza è elaborato un altro fondamentale principio secondo cui: a tutela del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo.

Ancora la Cassazione Civile, con l’ordinanza N. 21215/2017 ha specificato che “nelle decisioni inerenti l’affidamento dei figli minori, in presenza di fatti riconducibili alla così detta Sindrome da alienazione parentale (PAS), non spetta al giudice valutare la ricorrenza o meno di una patologia del minore, ma è sufficiente verificare che la condotta di un genitore sia finalizzata alla svalutazione e denigrazione dell’altra figura genitoriale”.

L’alienazione parentale, dunque, a prescindere dal suo riconoscimento come malattia o meno viene individuata in presenza di condotte specifiche di un genitore contro l’altro, che se dimostrate comportano conseguenze giuridiche rilevanti. In questi casi è infatti necessario tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità nonché i diritti del genitore c.d. alienato.

Il tema è quanto mai delicato perché da questi fatti possono scaturire esiti assai gravi e devastanti: allontanamento dei minori dal genitore c.d. alienante o addirittura da entrambi per svariati motivi, (es. perdurante rifiuto dei figli verso il genitore c.d. alienato e necessità di un riavvicinamento graduale che richiede la collocazione dei minori in strutture), danni rilevanti per l’equilibrio psicofisico dei minori e degli adulti coinvolti (si pensi al fenomeno delle false denunce di abuso).

Emblematico in questo senso è il caso recentemente esaminato dal Tribunale di Castrovillari (decr. 30/06/2020): la CTU psicologica disposta ha ravvisato una situazione di “alienazione parentale” posta in essere dalla madre nei confronti del padre in danno dei figli. In particolare i minori, secondo la perizia, hanno subito un significativo condizionamento psicologico da parte della madre al fine di cancellare e sostituire la figura paterna con quella del marito della medesima. La donna, con specifiche strategie comportamentali e comunicative, ha indotto nei bambini l’idea di un padre dannoso e violento, senza attendere il giudizio dell’Autorità Giudiziaria.

I minori coinvolti sono riusciti a riavvicinarsi al padre soltanto dopo essere stati separati dalla madre e collocati temporaneamente presso una struttura ove hanno seguito un percorso di recupero del rapporto padre/figli.

Il Tribunale, conclusosi positivamente il suddetto percorso, ha deciso per l’affido esclusivo dei minori al padre, i quali potranno incontrare la madre, responsabile dell’alienazione genitoriale in danno dei figli, soltanto con la mediazione di un consultorio famigliare, essa, inoltre, dovrà contribuire al mantenimento dei minori.

In conclusione, queste tristi vicende dovrebbero insegnare che nelle separazioni i minori non devono essere coinvolti nel conflitto coniugale, i genitori non possono “strumentalizzare” i figli per “punire” l’altro coniuge e/o vendicarsi. Tali comportamenti, arrecando gravi danni ai minori, sono illeciti e possono determinare conseguenze assai pesanti per tutti i soggetti implicati.

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