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All’indomani della pronuncia della Cassazione n. 28727 del 16/10/2023 i TG nazionali e i titoli dei principali quotidiani hanno annunciato con grande enfasi che grazie alla Riforma Cartabia si potrà divorziare con facilità “in un solo colpo” ossia istantaneamente.

Niente di più FALSO: in realtà si tratta di una informazione INESATTA e FUORVIANTE poiché in Italia continua a valere la regola che la SEPARAZIONE deve precedere necessariamente il DIVORZIO, il quale, salvo specifiche fattispecie, può essere ottenuto solo dopo 6 mesi dalla separazione consensuale e dopo 12 mesi da quella giudiziale, (queste tempistiche sono rimaste inalterate).

Allora che cosa è cambiato? La domanda è legittima.

La novità è che dopo la riforma Cartabia è possibile richiedere la separazione ed il divorzio con un solo atto introduttivo cumulando le relative domande il che dovrebbe contribuire ad accorciare i tempi e semplificare la procedura: la proposizione contestuale delle due domande implica infatti che esse saranno trattate dallo stesso Giudice.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso, ha risolto il dubbio interpretativo sorto nei Tribunali di merito chiarendo che il cumulo delle domande è ammissibile anche nella procedura di separazione consensuale e non soltanto in quella giudiziale come previsto espressamente dalla legge.

Il D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149, entrato in vigore il 01/03/2023, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).

Tuttavia nella giurisprudenza di merito ed in dottrina erano emerse posizioni contrastanti in relazione all’ammissibilità del cumulo delle domande proposte in via consensuale. Il Tribunale di Treviso ha, pertanto, evidenziato l’esistenza di due orientamenti contrapposti: uno favorevole all’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione personale e divorzio in procedimenti non contenziosi; l’altro contrario all’ammissibilità del cumulo, poiché la legge riserva tale facoltà alle sole ipotesi di procedimento contenzioso.

A favore dell’ammissibilità del cumulo, tra gli altri, si erano espressi i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme; mentre in senso contrario, si erano pronunciati Tribunali di Bari, Padova e Firenze.

Al fine di risolvere il predetto contrasto sorto a seguito delle prime applicazioni della Cartabia il Tribunale di Treviso si è avvalso del “rinvio pregiudiziale” previsto dal nuovo articolo 363 bis c.p.c. investendo la Cassazione del compito di decidere in ordine alla questione controversa.

La Corte di legittimità si è pertanto pronunciata nel senso che “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili”

La novità non è di poco conto (possibilità di richiedere la separazione e il divorzio con un solo atto introduttivo), ma una informazione più corretta e meno sensazionalistica sarebbe auspicabile per evitare di creare false aspettative o critiche sulla rapidità con la quale ci si può liberare dal vincolo coniugale.

Concludendo la Cassazione ha deciso che è ammissibile la domanda congiunta di #separazione e #divorzio non che si può divorziare “in un solo colpo” come erroneamente annunciato dalla stampa che, in questo ambito, si è dimostrata una cattiva maestra.

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