Quando ci sono figli minori la fine della convivenza tra genitori non sposati comporta problematiche analoghe a quelle che si presentano in caso di separazione tra coniugi con minori.
Anzitutto occorre chiarire che il nostro ordinamento con la riforma sulla filiazione (legge 12/12/2012 n. 219 e successivo decreto legislativo del 28/12/2013 n. 154) ha equiparato la condizione giuridica dei figli, i quali sono tutelati a prescindere dal fatto che i genitori siano oppure non siano coniugati.
Si parla pertanto di filiazione tout court, essendo ormai superata la distinzione tra filiazione legittima (figli nati in costanza di matrimonio) e filiazione naturale (figli nati fuori dal matrimonio), tranne che in pochissimi articoli del codice civile.
Sono pertanto stati disciplinati in modo unitario diritti e doveri dei genitori nonché del figlio (art. 315 bis c.c.). Il riferimento alla “potestà dei genitori” è stato sostituito con quello alla “responsabilità genitoriale” (art. 316 c.c.): non si tratta di un mutamento meramente terminologico, ma di un radicale cambio di prospettiva. Il minore non è più “oggetto” della potestà genitoriale, bensì un “soggetto” autonomo con interessi propri, del quale entrambi i genitori hanno la responsabilità.
Allorquando si scioglie una “famiglia di fatto” (in base alla legge Cirinnà del 2016 sono considerate tali due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che coabitano), come detto, si manifestano gli stessi problemi che sorgono allorché si separa una coppia sposata.
In particolare occorre provvedere a dirimere le seguenti questioni principali:
- Assegnazione della casa familiare che, a prescindere dal diritto di proprietà, deve essere assegnata al genitore presso il quale i figli vengono collocati (di solito la madre se i figli sono in tenera età, c.d. maternal preference). Il convivente more uxorio collocatario dei figli ha diritto di subentrare anche nel contratto di locazione, al fine di salvaguardare il diritto preminente dei figli a rimanere nel proprio ambiente abituale dopo la fine della convivenza dei genitori.
- Affido e collocamento dei figli : quando i genitori non sposati cessano la convivenza devono decidere sull’affido dei figli (la legge prevede la regola dell’affido condiviso, salvo eccezioni, in ossequio al diritto alla bigenitorialità, per cui ciascuno dei due mantiene la responsabilità genitoriale) nonché il collocamento del figlio inteso come residenza prevalente con un genitore. L’affido esclusivo a un genitore è possibile solo in casi eccezionali.
- Assegno di mantenimento per i figli: di solito viene attribuito a favore del genitore collocatario del minore che passa più tempo con lui, dato che si tiene conto del lavoro domestico e di cura di cui si fa carico ciascun genitore. L’art. 337 ter c.c. indica quali criteri per la quantificazione dell’assegno i seguenti: 1) attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori 3) tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In conclusione, compete ai genitori trovare un accordo sui figli, anche attraverso l’ausilio dei propri legali, che è meglio formalizzare, perché in caso di violazione dei patti è possibile agire per la tutela del minore. Quindi trovata una intesa sarà preferibile depositare un ricorso congiunto che il Giudice, effettuate le opportune verifiche sulla salvaguardia dei diritti del minore, ratificherà con decreto motivato (tale decreto costituisce titolo esecutivo in caso di inadempimento ad es. mancato versamento dell’assegno stabilito per il mantenimento del minore). Se i genitori non trovano un accordo ovviamente vi sarà una causa presso il Tribunale ordinario analogamente a ciò che accade nelle separazioni giudiziali tra genitori coniugati con figli.
Si tratta di brevi cenni in ordine a una materia complessa per approfondimenti e chiarimenti è possibile richiedere una consulenza legale al seguente indirizzo di posta: caterina@avvocatoolivo.it – Tel. studio 011 7576479 Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 8