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La Cassazione con ordinanza del 17/05/2021 n. 13217 si è recentemente pronunciata in merito ad un caso attinente la c.d. sindrome di alienazione parentale (PAS) e alla c.d. “sindrome della madre malevola”.

Sulla base di tali sindromi accertate da due CTU in capo alla madre di una minore la Corte d’Appello di Venezia attribuiva l’affido “super-esclusivo” della figlia al padre revocando altresì l’assegno di mantenimento previsto a suo carico.

Nella motivazione della Corte territoriale si stigmatizzavano alcuni comportamenti materni, evidenziati nelle CTU, volti ad escludere la figlia nella vita del padre come ad es. l’ottenimento di certificati medici fasulli finalizzati ad impedire l’accesso al padre oppure le frequenti assenze scolastiche della minore imputabili alla madre dirette ad impedire il prelevamento paterno della figlia.

La Corte territoriale pertanto ha fondato la propria decisione sul contenuto delle due CTU: al riguardo la Cassazione però ribadisce che “il giudice del merito non può limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e susciti perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.” (Cass., n. 7041/13).

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione si è accertano che la madre, a parte le deplorevoli condotte citate, manteneva con la minore un sufficiente rapporto di accudimento e che quindi la Corte territoriale nell’attribuire l’affido super-esclusivo al padre aveva trascurato di considerare le possibili conseguenze di una brusca sottrazione della minore alla madre. Inoltre aveva omesso di esplicitare quali fossero stati gli specifici pregiudizi per lo sviluppo psico-fisico della figlia arrecati dal comportamento materno.

Pertanto la Cassazione conferma il principio secondo cui il Giudice deve attenersi al criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Orbene, nella fattispecie i Giudici di legittimità escludono che la Corte territoriale abbia preso in considerazione l’interesse della minore nell’attribuire l’affido super-esclusivo al padre non tenendo conto peraltro della possibilità per la madre di intraprendere un percorso di recupero e non valorizzando altresì il suo positivo rapporto di accudimento con la minore.

Pur non entrando nel merito della fondatezza scientifica della PAS la Cassazione pertanto conclude che i fatti ascritti alla madre dalla Corte territoriale non presentano una gravità tale da legittimare la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate e irrecuperabili carenze delle capacità genitoriali da parte della ricorrente. Inoltre i giudici del merito neppure hanno preso in considerazione le conseguenze di una rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un periodo così delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina.

La Corte di legittimità, per i motivi sinteticamente illustrati, cassa dunque con rinvio ad altra Corte territoriale il decreto impugnato.

L’articolo contiene brevi cenni su una questione molto complessa. Per una consulenza legale approfondita scrivere all’indirizzo di posta caterina@avvocatoolivo.it oppure telefonare allo 011 7576479.

Avv. Caterina Olivo – C.so Duca degli Abruzzi 8, Torino

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