Come noto, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale delle norme che regolamentano l’attribuzione del cognome ai figli.
In particolare la Consulta si è pronunciata sull’art. 262 c.c. il quale prevede che se il riconoscimento del figlio è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume automaticamente il cognome del padre. Tale regola pertanto oggi non consente di attribuire al figlio il solo cognome della madre.
Le norme censurate (tra le quali il suddetto articolo) sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli art. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) art. 3 ( diritto di uguaglianza e alla pari dignità sociale) e art. 117 1° comma (conformità della potestà legislativa alla Costituzione, all’ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali), quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’art. 8 della CEDU prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare ed il divieto di ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto. Quanto all’art. 14 CEDU esso prevede il divieto di discriminazione per ragioni fondate sul sesso, sulla razza, colore, lingua, religione, opinione politiche o quelle di altro genere.
Alla luce dei predetti articoli la Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva per l’identità del figlio la regola tuttora vigente nel nostro ordinamento che attribuisce automaticamente il cognome paterno.
Tale decisione (a mio avviso inevitabile) discente necessariamente dall’applicazione del diritto di uguaglianza e pari dignità dei coniugi sancito dalla Costituzione e corrisponde all’interesse del figlio.
La regola pertanto diventerà che il figlio potrà assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano concordemente di attribuire soltanto il cognome di uno dei due (materno oppure paterno).
In caso di disaccordo interverrà il Giudice.
In definitiva la Corte ha dichiarato l’illegittimità di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre cancellando pertanto un automatismo anacronistico mutuato dal diritto romano.
Sarà ovviamente compito del legislatore regolamentare tutti gli aspetti legati alla decisione della Corte (ad esempio introducendo dei correttivi per evitare la moltiplicazione dei cognomi su cui tanto si è ironizzato).
La decisione ha inaspettatamente suscitato molte polemiche da parte dei conservatori i quali hanno interpretato la posizione della Consulta come l’ennesimo attacco alla famiglia tradizionale o l’ultimo atto del suo smantellamento.
In realtà la regola del doppio cognome si applica già in molti Paesi del mondo ed è perfettamente in linea con la riforma del diritto di famiglia e con l’evoluzione della società attuale.
Peraltro è una questione di cui si sta discutendo da molti anni e molteplici sono state le proposte di legge in materia. La Corte Costituzionale pertanto ha sopperito, ancora una volta, all’inerzia del nostro legislatore che avrebbe già dovuto provvedere da tempo.
L’eliminazione di quest’ultimo retaggio del patriarcato creerà – almeno inizialmente – un inevitabile caos, poiché l’attribuzione del potere di scegliere comporta potenzialmente un conflitto tra i genitori.
La libertà causa, infatti, la fatica della scelta che attualmente l’uso del solo cognome paterno evita garantendo che i genitori non debbano discutere almeno sul cognome del figlio.
L’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno ha sino ad oggi semplificato le cose limitando però i diritti, l’introduzione di nuove regole implicherà per il futuro quella che qualcuno ha definito “la sfida della complessità” che le nuove famiglie saranno pertanto chiamate ad affrontare.
Lo studio legale dell’Avv. Caterina Olivo è disponibile per consulenze e/o approfondimenti sulla questione sopra esposta. Per contatti scrivere all’indirizzo caterina@avvocatoolivo.it o telefonare al numero 011 – 7576479