SEPARAZIONE FACILE E DIVORZIO BREVE

Negli ultimi anni vi sono state novità (negoziazione assistita) che hanno facilitato la separazione e ridotto notevolmente le tempistiche per il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio).
Il DL n. 132 del 2014 convertito con la legge N. 162 del 2014 ha introdotto la negoziazione assistita che consente ai coniugi di separarsi o divorziare trovando un accordo (quindi consensualmente) con l’assistenza dei propri avvocati senza l’intervento del Giudice (quindi senza andare in Tribunale). Ciò comporta che la negoziazione può essere svolta in qualunque luogo (la convenzione, quindi, può essere stipulata in qualsiasi località italiana). Anche l’accordo può essere sottoscritto dalle parti senza alcun vincolo territoriale (l’intesa, infatti, deve contenere le firme delle parti, l’autentica delle stesse da parte degli avvocati e la loro attestazione che i patti non violino norme imperative).

L’accordo ex art. 6, comma 2, per produrre i suoi effetti deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale se non ravvisa irregolarità comunica il nulla osta agli avvocati. In presenza di figli minori l’accordo deve essere trasmesso entro 10 gg. al Procuratore della Repubblica il quale, quando ritiene che l’accordo risponda agli interessi dei figli, lo autorizza.
Entro 10 gg. dalla comunicazione del nulla osta o dell’autorizzazione, l’avvocato trasmette la copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

La negoziazione assistita consente ai coniugi di separarsi o divorziare in tempi rapidi senza andare in Tribunale con notevole risparmio di tempo e denaro.
Inoltre la legge 55 del 2015 ha ridotto drasticamente i tempi per ottenere il divorzio: mentre in passato per chiedere il divorzio dovevano trascorrere tre anni dalla separazione, attualmente grazie alla legge del 2015 i tempi si sono accorciati: nell’ipotesi di separazione consensuale si può domandare il divorzio dopo solo 6 mesi (i quali decorrono dal giorno in cui i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale), mentre in caso di separazione giudiziale decorso un anno (sempre dal giorno della comparizione dei coniugi). In quest’ultima ipotesi occorre che la sentenza sullo status sia definitiva.
A seguito dell’emergenza sanitaria per il COVID 19 presso il Tribunale di Torino a partire dal 27 aprile 2020 chiunque voglia presentare ricorso per la separazione consensuale o divorzio congiunto potrà farlo in via telematica tramite avvocato di fiducia: un protocollo in materia di famiglia infatti consente alle parti (previa dichiarazione firmata di rinuncia a presenziare all’udienza) di separarsi o divorziare senza comparire fisicamente all’udienza.

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