SEPARAZIONE E DIVORZIO BREVE

Ho seguito negli anni molte pratiche di separazione e divorzio ottenendo risultati soddisfacenti per i clienti che apprezzano l’approccio dello Studio legale, il quale unisce alla competenza tecnica la sensibilità necessaria ad affrontare delicate questioni familiari, con particolare attenzione alle dinamiche che coinvolgono minori da tutelare.

L’obiettivo è evitare di esasperare il conflitto tra i coniugi ricercando – quando possibile – una soluzione condivisa, considerato che l’esito di queste vicende è destinato ad incidere profondamente sulla vita delle persone.

In mancanza di accordo tutelo i diritti dei miei assistiti davanti all’autorità giudiziaria. 

Negli ultimi anni vi sono state novità che hanno facilitato la separazione e ridotto le tempistiche per il divorzio (scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili).
Il DL n. 132 del 2014 convertito con la legge n. 162 del 2014 ha introdotto la negoziazione assistita che consente ai coniugi di separarsi o divorziare mediante un accordo raggiunto con l’assistenza dei rispettivi avvocati senza l’intervento del Giudice.

La negoziazione assistita permette ai coniugi di separarsi o divorziare in tempi rapidi senza andare in Tribunale con notevole risparmio di tempo e denaro.

La legge 55 del 2015 ha ridotto i tempi per ottenere il divorzio: prima, infatti, per chiedere il divorzio dovevano trascorrere tre anni dalla separazione, oggi grazie a questa legge i tempi sono diminuiti: nell’ipotesi di separazione consensuale si può domandare il divorzio dopo solo 6 mesi (i quali decorrono dal giorno in cui i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale), mentre in caso di separazione giudiziale decorsi 12 mesi (sempre dal giorno della comparizione dei coniugi).

La prassi introdotta dal Tribunale di Torino a seguito della pandemia di consentire ai coniugi di non comparire all’udienza è stata mantenuta: chiunque voglia presentare ricorso per la separazione consensuale o divorzio congiunto può farlo in via telematica tramite avvocato di sua fiducia: previa dichiarazione firmata di rinuncia a presenziare all’udienza le parti possono separarsi o divorziare senza recarsi fisicamente in Tribunale.

La riforma Cartabia all’art. 473 bis 49 c.p.c. ha recentemente previsto la possibilità di cumulare le domande di separazione e divorzio (scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio) che possono essere presentate con un unico atto introduttivo.

Le domande pertanto saranno esaminate dallo stesso Giudice il quale potrà pronunciarsi sulla domanda di divorzio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi e, in ogni caso, decorsi i termini di legge.

 

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